DIVORZIO ALL’ESTERO: L’ATTO TRASCRITTO IN ITALIA NON È TASSATO

L’esenzione da ogni tributo, disposta dall’articolo 19 della legge 74/1987 per gli atti e i documenti relativi al procedimento di separazione coniugale e divorzio si applica anche all’atto di deposito, presso un notaio italiano, del contratto, stipulato all’estero, con il quale i coniugi hanno regolato, in sede di divorzio, i loro rapporti patrimoniali, concernenti anche immobili esistenti in Italia.

È quanto l’Agenzia delle Entrate riconosce nella risposta all’interpello n. 351/2023,
estendendo il beneficio fiscale in questione anche agli atti formati all’estero, i quali devono essere trascritti in un pubblico registro italiano (quali il Registro delle imprese o i registri nei quali si attua la pubblicità immobiliare).

Esenzione da ogni tributo – Art. 19 Legge 74/1987
Estensione anche agli atti formati all’estero

L’articolo 19 della Legge n. 74/1987 stabilisce che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio sono esenti da imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa.

Con la Risposta a interpello 351/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

• l’esenzione vale anche per gli atti formati all’estero (come accordi tra ex coniugi
stipulati davanti ad autorità straniere, ad esempio un notaio o tribunale straniero),
• purché tali atti abbiano come finalità la regolazione dei rapporti patrimoniali in
sede di divorzio, e debbano essere trascritti o depositati in registri pubblici italiani, come: il Registro delle imprese, oppure i registri immobiliari (ad esempio per immobili situati in Italia).

Esempio pratico

➢ di divorzio stipulato all’estero in cui i coniugi si dividono beni
immobili situati in Italia
➢ se depositato presso un notaio italiano per la trascrizione nei registri
immobiliari, non è soggetto a imposta di registro, bollo o ipotecaria/catastale,
se rientra nel perimetro di applicazione dell’art. 19, L. 74/1987.

L’interpretazione estensiva dell’Agenzia delle Entrate rafforza il principio di neutralità fiscale del procedimento di separazione e divorzio, anche in contesti transnazionali, favorendo la certezza del diritto e la tutela patrimoniale dei coniugi.

  • Nel caso specifico esaminato nell’interpello, i coniugi avevano stipulato un accordo di divorzio in Spagna riguardante beni immobili situati in Italia
  • Poiché tale accordo non conteneva le menzioni urbanistiche e catastali richieste dalla normativa italiana, è stato necessario procedere al deposito dell’atto presso un notaio italiano.
  • Il notaio italiano, nel redigere il verbale di deposito, ha attestato la conformità
    urbanistica e catastale dell’atto straniero, rendendolo efficace in Italia.
  • L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, in questo caso, l’atto di deposito presso il notaio italiano è esente da imposte, in quanto strettamente connesso al procedimento di divorzio e destinato a produrre effetti in Italia.

Da fonte Agenzia delle Entrate

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