LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LA FONDAZIONE ETS (ENTE DEL TERZO SETTORE) PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO

La Fondazione ETS, gestione, tutela, valorizzazione del patrimonio artistico e la raccolta fondi come strumento per garantire la sostenibilità dello scopo sociale.

Come riporta Art & Finance Report 2023 DELOTTE: La riforma del Terzo Settore, introdotta con il D.Lgs. 117/2017 recante il Codice del terzo Settore (CTS), ha introdotto la figura della Fondazione Ente del Terzo Settore (ETS), quale “evoluzione” della Fondazione già conosciuta dal nostro ordinamento, disciplinata dal Codice civile e dal d.p.r. 361/2000. In via generale, gli enti del terzo settore si collocano tra il settore pubblico e quello privato, essendo connotati dal perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento (in via esclusiva o principale) di attività che devono essere di “interesse generale”. La loro disciplina realizza l’interesse, ispiratore della riforma, al “sostegno dell’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, alla valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa”. Poiché il CTS contempla, espressamente, nel campo di azione degli enti del terzo settore (ETS), oltre che “gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale” rientranti nel codice dei beni culturali, anche l’“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche […] di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura”, la Fondazione Ente del Terzo Settore (ETS) diventa un ulteriore strumento offerto dall’ordinamento per la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico/culturale e per la sua diretta gestione mediante lo svolgimento delle attività volte alla messa a disposizione della collettività di beni, progetti e percorsi d’arte e cultura (centri culturali e biblioteche/mediateche). Nell’ambito delle scelte delle strutture giuridiche per la gestione a lungo termine delle opere d’arte e dei beni da collezione, la Fondazione ETS diventa l’istituto alternativo rispetto alla Fondazione per così dire “classica”, al trust, al contratto di affidamento fiduciario e alla società benefit di cui alla legge n. 208/2015.La legge delega 106/2016 per la riforma del Terzo Settore.

Un capitolo è riservato anche al tema della raccolta fondi. Le Fondazioni ETS possono avvalersi dell’istituto della raccolta fondi (disciplinato per la prima volta nel mondo del no-profit), quale strumento diretto a garantire la sostenibilità dello scopo sociale e della stessa organizzazione che lo persegue: viene espressamente ammesso che l’attività di raccolta sia realizzata anche in forma organizzata e continuativa, o mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, con l’impiego di risorse proprie e anche di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e sulla base dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Le specifiche Linee Guida adottate in materia, precisano che:

  • Le risorse raccolte devono essere destinate al fine esclusivo di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale, con conseguente esclusione della possibilità di impiegare i fondi così raccolti per finanziare le attività diverse.
  • L’ETS potrà ricorrere al personale interno (nel rispetto del principio di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore della medesima organizzazione), o avvalersi di volontari, oppure delegare in tutto o in parte a soggetti terzi la realizzazione della racconta fondi anche avvalendosi di figure specializzate nel Fundraising.
  • Le spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell’evento o della campagna devono tendere ad essere congruamente inferiori ai fondi raccolti, fatte salve cause non prevedibili che compromettono il buon esito dell’attività.

    La modalità di raccolta potrà essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) che pubblica e potrà materialmente avvenire sia attraverso l’erogazione liberale (di danaro o beni in natura), sia mediante il pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione da parte dell’ETS di beni o servizi di modico valore.

    Dal punto di vista del donatore/contribuente (persone fisiche, enti e società), il CTS riconosce la detraibilità e deducibilità delle liberalità in danaro o natura.

    Nella raccolta fondi il soggetto erogatore è messo a conoscenza dal beneficiario che i fondi pervenuti saranno destinati ad uno scopo ben individuato: l’ETS evidenzia le finalità della raccolta al fine di portare a conoscenza dell’erogante se detti fondi sono diretti alle attività di interesse generale dell’ente o sono mirati a specifici progetti.

Per maggiori informazioni al Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale qui il documento della  CAMERA DEI DEPUTATI SERVIZIO STUDI

Qui il CODICE  completo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

 

 

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